Chiedere l'adesione al servizio come rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale (RLST)

Descrizione

Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale (RLST) è il soggetto che esercita le competenze del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) con riferimento a tutte le aziende o unità produttive del territorio o del comparto di competenza nelle quali non è stato eletto o designato il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.

ll rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale:

  • accede ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni
  • è consultato preventivamente e tempestivamente in ordine alla valutazione dei rischi, alla individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nella azienda o unità produttiva
  • è consultato sulla designazione del responsabile e degli addetti al servizio di prevenzione, alla attività di prevenzione incendi, al primo soccorso, alla evacuazione dei luoghi di lavoro e del medico competente
  • è consultato in merito all’organizzazione della formazione
  • riceve le informazioni e la documentazione aziendale inerente alla valutazione dei rischi e le misure di prevenzione relative, nonché quelle inerenti alle sostanze ed ai preparati pericolosi, alle macchine, agli impianti, alla organizzazione e agli ambienti di lavoro, agli infortuni ed alle malattie professionali
  • riceve le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza
  • riceve una formazione adeguata e, comunque, non inferiore a quella prevista di cui all’articolo 37
  • promuove l’elaborazione, l’individuazione e l’attuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l’integrità fisica dei lavoratori
  • formula osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate dalle autorità competenti, dalle quali è, di norma, sentito
  • partecipa alla riunione periodica di cui all’art 35 del D.Lgs. n. 81/2008
  • fa proposte in merito alla attività di prevenzione
  • avverte il responsabile della azienda dei rischi individuati nel corso della sua attività
  • può fare ricorso alle autorità competenti qualora ritenga che le misure di prevenzione e protezione dai rischi adottate dal datore di lavoro o dai dirigenti e i mezzi impiegati per attuarle non siano idonei a garantire la sicurezza e la salute durante il lavoro.

Tutte le Imprese che si avvalgono del servizio svolto dal R.L.S.T. hanno l’obbligo di:

  • mettere a disposizione, per la consultazione, il Piano di Sicurezza e Coordinamento ed il Piano Operativo di Sicurezza almeno 10 giorni prima dell’inizio lavori ai sensi dell’art. 100 del Decreto Legislativo 9/04/2008, n. 81
  • permettere al R.L.S.T. l’accesso ai luoghi di lavoro per l’esercizio delle funzioni di consultazione e raccomandazione in tema di sicurezza. L’accesso ai luoghi di lavoro viene effettuato previa comunicazione all’Impresa da parte del R.L.S.T.
  • permettere tutti gli adempimenti previsti dall’art. 50 del Decreto Legislativo 9/04/2008, n. 81.

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