Chiedere l'accesso al rimborso Cassa Integrazione Guadagni (CIG) per agenzia interinale

Messaggio di stato

Descrizione

La Cassa Edile rimborsa alle imprese di fornitura di lavoro temporaneo la prestazione dalle stesse erogate ai propri Lavoratori in caso di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa per eventi meteorologici.

Le condizioni per l’erogazione del rimborso sono:

  • l’impresa di fornitura di lavoro interinale deve avere debitamente esposto nella denuncia mensile dei lavoratori le ore C.I.G.O. degli operai e l’indicazione del cantiere in cui hanno operato
  • la sospensione o riduzione dell’attività lavorativa infrasettimanale, che determina la parziale riduzione, deve essere essere riferita ad un evento per il quale è stata approvata all'impresa utilizzatrice edile della manodopera l’istanza di Cassa integrazione ordinaria presentata all’INPS.

Inoltre, l’impresa di fornitura di lavoro interinale deve risultare in regola con il versamento degli accantonamenti e delle contribuzioni all’atto di liquidazione della domanda di prestazione.

Approfondimenti

ll rimborso viene effettuato nella stessa misura e con gli stessi criteri previsti dalle disposizioni di legge in materia di C.I.G. della retribuzione spettante ai lavoratori temporanei nel periodo di sospensione. Il rimborso è pari all’80% della retribuzione persa dall’apprendista e viene erogato per un massimo di 150 ore all'anno di interruzione dell’attività lavorativa.

Il rimborso è operato attingendo ad uno specifico fondo oggetto di una separata gestione ed alimentato dalla specifica contribuzione (contributo aggiuntivo del 0,30% a carico delle sole imprese di fornitura di lavoro temporaneo).

In caso di esaurimento del fondo o di sua insufficienza per le prestazioni pendenti, la Cassa edile provvederà al rimborso solo a seguito della ricostituzione delle risorse con le somme derivanti dai successivi contributi dello 0,30%, sulla base del criterio cronologico di presentazione delle domande da parte delle imprese di fornitura di lavoro temporaneo.

La domanda deve essere presentata entro 30 giorni decorrenti dal rilascio all’impresa utilizzatrice della manodopera da parte dell’INPS dell’autorizzazione dell’evento C.I.G.O. del cantiere.

 


 

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